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Il caso
16 Gennaio 2026 - 10:30
La vicenda di un lavoratore bresciano, licenziato per una controversia legata a un distributore automatico, rappresenta un caso emblematico di come il principio di proporzionalità sia cardine insostituibile nel diritto del lavoro italiano. Un dipendente con oltre 14 anni di anzianità di Brescia e un contratto da metalmeccanico è stato licenziato dalla propria azienda nel luglio 2024 per un episodio apparentemente banale: il recupero di 1 euro e 60 centesimi.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a esprimersi sul ricorso presentato dall'uomo, ha recentemente depositato una sentenza che smonta le ragioni dell'azienda, definendo il licenziamento "del tutto sproporzionato".
Tutto ha inizio a giugno 2024. Durante una normale pausa caffè, il dipendente utilizza il distributore automatico presente in azienda. La macchina eroga la bevanda ma trattiene il resto, pari a 1,60 euro. Il giorno seguente, vedendo arrivare il tecnico addetto alla manutenzione e al caricamento delle monete, il lavoratore decide di prelevare la somma che gli spettava.
L'azione viene notata da un collega, con il quale nasce una discussione. Secondo quanto ricostruito nelle nove pagine della sentenza il tecnico avrebbe negato di aver mai autorizzato il prelievo, portando la società a contestare al dipendente l'appropriazione indebita e presunte minacce rivolte al collega testimone. L'uomo ha sostenuto di aver agito in buona fede, ritenendo che il silenzio del tecnico al momento del prelievo costituisse un "consenso implicito". Inoltre, non appena emerso il dubbio sulla legittimità del gesto, aveva provveduto a restituire immediatamente l'esigua somma.
La giudice del lavoro Natalia Pala ha analizzato minuziosamente le condotte contestate, arrivando a conclusioni opposte rispetto a quelle aziendali: le accuse di atteggiamenti intimidatori verso il collega sono state declassate. Lo stesso dipendente coinvolto nella discussione ha testimoniato che il ricorrente era stato "sgarbato", ma mai minaccioso in modo concreto o pericoloso.
Il Tribunale ha rilevato che, sebbene non fosse certo il consenso del tecnico, il gesto non poteva in alcun modo giustificare la massima sanzione disciplinare.
La giudice ha sottolineato come il licenziamento sia illegittimo per una serie di fattori determinanti: in oltre 14 anni di servizio, il dipendente non aveva mai ricevuto sanzioni disciplinari, dimostrando correttezza e buona fede. L'importo è stato definito "oltremodo notevole nella sua esiguità" e la sua immediata restituzione azzera ogni intento doloso.
Nonostante l'accertata illegittimità del provvedimento, il rapporto di lavoro è stato considerato definitivamente interrotto. Il lavoratore, infatti, non ha richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, preferendo la via del risarcimento economico.
Il Tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di un indennizzo pari a 18 mensilità. La sentenza ribadisce un concetto fondamentale: le sanzioni espulsive devono essere commisurate alla gravità del fatto. In questo caso, la società avrebbe dovuto optare per una sanzione conservativa come un richiamo o una sospensione, anziché privare un dipendente storico del proprio sostentamento per un valore economico inferiore al costo di due caffè.
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