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Economia & Previdenza
19 Gennaio 2026 - 11:20
La stretta non è nuova, ma nel 2026 cambia il perimetro: per effetto della rivalutazione, le soglie di reddito si alzano leggermente, mentre i tagli alla pensione di reversibilità restano. L’INPS ha già ricalcolato gli importi nel cedolino di gennaio e continuerà ad applicare le riduzioni nei mesi successivi, sulla base dei nuovi limiti.
LE SOGLIE 2026 E LE PERCENTUALI
Il riferimento è il trattamento minimo rivalutato. Nel 2026 il minimo è pari a 611,85 euro al mese; i tagli scattano solo oltre tre volte il suo valore annuo, cioè oltre 23.862,15 euro di reddito personale. - tra 3 e 4 volte il minimo (fino a 31.816,20 euro): taglio del 25% - tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 39.769,25 euro): taglio del 40% - oltre 5 volte il minimo: taglio del 50% Il semplice superamento del trattamento minimo non comporta alcuna riduzione: conta il superamento della prima soglia (tre volte il minimo). I tagli gravano sull’importo di reversibilità spettante al superstite, come ricalcolato dall’INPS.
ESEMPI PRATICI
- Se la reversibilità teorica è 1.000 euro mensili e il reddito personale annuo è 27.000 euro, rientrando tra 3 e 4 volte il minimo, l’assegno viene ridotto del 25%: 750 euro mensili. - Con 1.200 euro di reversibilità e 35.000 euro di reddito annuo (tra 4 e 5 volte), si applica il 40%: 720 euro mensili. - Oltre 39.769,25 euro, la riduzione è del 50%: 1.000 euro diventano 500 euro al mese.
QUANDO I REDDITI NON CONTANO
Nel nucleo con figli minori, studenti o inabili, la pensione di reversibilità è pienamente cumulabile con gli altri redditi: nessuna riduzione si applica finché permangono tali condizioni.
QUANTO SPETTA DI REVERSIBILITÀ
La quota varia in base ai superstiti: al solo coniuge spetta il 60% della pensione del defunto; con un figlio si sale all’80%; con due o più figli al 100%. Le eventuali riduzioni per reddito si applicano sulla quota così determinata.
IL PRINCIPIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con la sentenza n. 162/2022, la Consulta ha confermato la legittimità del meccanismo ma ha fissato un limite: la decurtazione non può superare l’ammontare dei redditi concorrenti. In pratica, se il taglio teorico è superiore ai redditi che lo determinano, viene “cappato” a quell’importo, a tutela dell’equilibrio complessivo del trattamento.
COSA CONVIENE FARE ORA
- Verificare sul cedolino (e sul modello ObisM) l’eventuale riduzione applicata da gennaio. - Tenere aggiornate le comunicazioni reddituali richieste dall’INPS (es. modello RED). - Valutare con un patronato o il simulatore INPS l’effetto delle soglie e l’eventuale diritto all’esclusione in presenza di figli minori, studenti o inabili. - Controllare a primavera possibili conguagli, specie in caso di variazioni di reddito.
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