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Garlasco, lo scontrino che divide: il supertestimone smentisce l’alibi di Sempio. Cosa prevede la legge per chi mente davanti al giudice

Un nuovo testimone riapre il caso dell’alibi di Andrea Sempio. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato come prova, potrebbe non appartenere all’indagato

Garlasco, lo scontrino che divide: il supertestimone smentisce l’alibi di Sempio. Cosa prevede la legge per chi mente davanti al giudice

Il caso Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a riservare colpi di scena. Nelle ultime ore, un nuovo supertestimone avrebbe messo in discussione uno dei punti più discussi dell’alibi di Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima e oggi nuovamente indagato.

Secondo quanto trapelato dagli ambienti investigativi, la persona ascoltata dagli inquirenti avrebbe smentito la versione dello scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007, il giorno del delitto. Quel ticket, consegnato ai carabinieri nel 2008, era stato considerato in passato un elemento utile alla difesa di Sempio, tanto da contribuire alla sua archiviazione nel 2017.

Ora, però, il testimone sostiene che lo scontrino non apparteneva a Sempio, minando così la credibilità di una delle prove cardine del suo racconto. Gli inquirenti stanno valutando l’attendibilità della nuova testimonianza e le possibili implicazioni sul fronte penale.

Nel 2017, durante un interrogatorio davanti ai pm di Pavia, Sempio aveva spiegato che lo scontrino era stato trovato dai genitori nella sua auto pochi giorni dopo il delitto e conservato “per sicurezza”. La seconda volta che fu convocato, aggiunse, lo recuperò insieme al padre e lo consegnò ai carabinieri.

Quella versione era stata ritenuta credibile fino a oggi. Tuttavia, il nuovo testimone avrebbe fornito elementi opposti, aprendo uno scenario diverso: se la ricostruzione risultasse falsa o manipolata, le autorità potrebbero ipotizzare reati legati all’uso o alla presentazione di prove non autentiche e, soprattutto, falsa testimonianza da parte di chi avesse dichiarato il falso sotto giuramento.

Il reato di falsa testimonianza è disciplinato dall’articolo 372 del Codice Penale.
La norma stabilisce che chi, deponendo come testimone davanti all’Autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o tace, in tutto o in parte, ciò che sa, è punito con la reclusione da due a sei anni

Nel caso Garlasco, se le dichiarazioni sullo scontrino si rivelassero non veritiere e pronunciate in sede di interrogatorio come testimone, gli inquirenti potrebbero valutare l’apertura di un fascicolo autonomo per falsa testimonianza.
Inoltre, eventuali prove di alterazione del ticket o della sua provenienza potrebbero configurare altri reati, tra cui falsità materiale o favoreggiamento personale.

Tuttavia, al momento non risultano accuse formali in tal senso: la Procura di Pavia sta verificando i nuovi elementi e non ha ancora contestato alcun reato specifico collegato alla testimonianza.

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