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05 Aprile 2026 - 13:00
Significative novità riguardano le agevolazioni fiscali per chi decide di tornare a vivere e lavorare in Italia dopo un periodo all’estero. Con il decreto fiscale, la disciplina è stata riordinata per rendere il quadro più chiaro, confermare i benefici già esistenti ed evitare sovrapposizioni tra diversi regimi.
Il regime dedicato ai lavoratori rimpatriati prevede una detassazione del 50% sui redditi prodotti in Italia da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, valida per cinque anni a partire dall’anno del trasferimento della residenza. Tra i requisiti principali: non essere stati residenti fiscali in Italia nei tre anni precedenti (sei anni se si lavora con lo stesso datore di lavoro o gruppo), mantenere la residenza fiscale italiana per almeno quattro anni e svolgere l’attività prevalentemente sul territorio nazionale.
Una novità importante riguarda la semplificazione del legame tra rientro e lavoro: non è più necessario dimostrare un collegamento diretto tra trasferimento e nuova attività lavorativa. Questo consente anche a chi lavora da remoto per un’azienda estera vivendo in Italia di accedere al beneficio, a patto di rispettare i requisiti fondamentali. Se il datore di lavoro estero non applica direttamente lo sconto, il vantaggio può comunque essere recuperato in dichiarazione dei redditi.
Il regime si estende anche ai frontalieri che trasferiscono la residenza in Italia, con alcune condizioni più rigide: per chi lavora ancora con lo stesso datore di lavoro italiano, la residenza estera deve essere stata mantenuta per sette anni consecutivi.
Arrivano conferme anche per chi ha trasferito la residenza tra 30 aprile e 2 luglio 2019: il regime agevolato può essere prolungato di cinque anni senza attivare il Fondo inizialmente previsto, in particolare per chi ha acquistato immobili o avuto figli. Lo stesso vale per i ricercatori diventati genitori durante il periodo di fruizione del beneficio.
Infine, il regime “rafforzato” previsto fino al 2023 per chi sceglieva di stabilire la residenza nel Mezzogiorno, con detassazione fino al 90%, resta valido solo se la residenza viene mantenuta nel Sud per tutta la durata dell’agevolazione. Un trasferimento successivo al Centro-Nord fa decadere il beneficio maggiorato, anche se resta valido il regime ordinario fino alla naturale scadenza dei cinque anni.
Queste modifiche, insieme ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, ampliano le possibilità di accesso al regime, includendo situazioni finora meno definite e semplificando le condizioni operative per i contribuenti rimpatriati.
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