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il caso

Autovelox, il contrordine della Cassazione: la sostanza tecnica batte l’omologazione

Se lo strumento è tarato e funzionante, la multa resta valida anche senza omologazione formale

Autovelox, il contrordine della Cassazione: la sostanza tecnica batte l’omologazione

Il caos giuridico che circonda gli autovelox in Italia si arricchisce di un nuovo, inatteso capitolo. Con l'ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha impresso una netta virata rispetto all'orientamento seguito finora, spostando il baricentro della questione dalla pura forma burocratica alla sostanza dell'affidabilità tecnica.

Fino a poco tempo fa, il dogma giurisprudenziale sembrava inscalfibile: "niente omologazione, verbale nullo". La nuova pronuncia dei giudici di legittimità rompe questo schema. Secondo la Suprema Corte, se lo strumento di rilevazione della velocità è affidabile e sottoposto a verifiche periodiche documentate, la sanzione rimane legittima anche in assenza di una formale omologazione ministeriale.

La vicenda trae origine dall'annullamento in primo grado di alcune sanzioni elevate tramite il dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r. Se inizialmente il Tribunale aveva dato ragione ai ricorrenti proprio per il vizio di omologazione, la sentenza è stata ribaltata in appello, dove il giudice ha ritenuto sufficiente la semplice approvazione dello strumento.

Arrivata davanti alla Cassazione, la questione si è risolta con una decisione rigorosa ma innovativa. La Corte ha stabilito che, sebbene l'amministrazione debba dimostrare sia l'omologazione che la taratura, la prova concreta del corretto funzionamento prevale. Nel caso specifico, essendo stata effettuata la taratura pochi mesi prima della rilevazione, il verbale è stato dichiarato pienamente valido.

Le implicazioni operative di questa sentenza sono profonde e modificano radicalmente la gestione dei ricorsi. Per i comuni e la polizia locale diventa fondamentale produrre la prova delle verifiche periodiche annuali in sede di opposizione, diminuendo drasticamente il rischio di veder annullata una multa per un semplice vizio formale amministrativo. Si rafforza l'idea che la sostanza — ovvero se lo strumento rileva correttamente la velocità — conti più della classificazione burocratica.

Nonostante la chiarezza sul caso pratico, la sentenza lascia dietro di sé una scia di incertezza. La Cassazione, infatti, continua a ribadire in astratto la necessità dell'omologazione, ma nei fatti ne limita drasticamente gli effetti annullatori. Il risultato è un quadro normativo che, invece di semplificarsi, aggiunge un ulteriore livello di interpretazione per giudici e cittadini, rendendo la sfida dei ricorsi stradali sempre più complessa e legata alla prova tecnica del singolo dispositivo.

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