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IL CASO
13 Aprile 2026 - 16:15
Una condotta pubblicitaria "ingannevole" e messaggi dalla natura "decettiva", ma che non possono essere perseguiti penalmente come truffa aggravata. È questo il cuore delle motivazioni depositate dal giudice di Milano, Ilio Mannucci Pacini, in merito al proscioglimento di Chiara Ferragni e di altre due persone, coinvolte nelle note vicende del pandoro "Pink Christmas" e delle uova di Pasqua.
Nonostante il magistrato abbia confermato quanto già indicato dall’Agcom circa l’idoneità dei messaggi a trarre in inganno il consumatore, il procedimento si è arrestato per un vizio procedurale sostanziale. È infatti caduta l’aggravante della "minorata difesa": secondo il giudice, non è stato possibile dimostrare che i follower dell'influencer si trovassero in una condizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la procedibilità d'ufficio per truffa aggravata. Senza tale aggravante, il merito processuale non è stato approfondito.
Nelle motivazioni si legge inoltre che gli elementi acquisiti durante le indagini non avrebbero comunque permesso di formulare un giudizio netto di assoluzione o proscioglimento "nel merito". Il quadro probatorio viene definito "quantomeno dubbio" per quanto riguarda l’idoneità ingannatoria dei messaggi nel contesto del rito abbreviato. Si chiude così, sotto il profilo della rilevanza penale, uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni, pur restando confermato il giudizio critico sulla trasparenza delle campagne promozionali analizzate.
La sentenza, emessa originariamente il 14 gennaio scorso, segna un punto fermo nella giurisprudenza legata al mondo dei social media e della responsabilità degli influencer, distinguendo chiaramente tra l'illecito amministrativo (già sanzionato dalle autorità garanti) e la fattispecie penale della truffa.
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