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John Elkann e l’imputazione coatta: cosa significa il provvedimento disposto dal gip di Torino

La pratica conduce quasi sempre a un processo: diventa molto improbabile che l’archiviazione possa essere concessa

John Elkann e l’imputazione coatta: cosa significa il provvedimento disposto dal gip di Torino

John Elkann e Gianluca Ferrero, entrambi indagati

Un giudice del tribunale di Torino, Antonio Borretta, ha ordinato alla procura di formulare la cosiddetta "imputazione coatta" per John Elkann e Gianluca Ferrero in merito a due annualità dei capi d’accusa per i quali era stata chiesta l’archiviazione. L'"imputazione coatta" non è un rinvio a giudizio, ma un’ordinanza del giudice che obbliga la procura, che aveva chiesto l’archiviazione, a chiedere invece il rinvio a giudizio degli indagati. Subito dopo, viene nominato un nuovo gup che fissa l’udienza preliminare. A quel punto l’accusa espone le ragioni del rinvio a giudizio come indicato dall’ordinanza, mentre le difese possono avanzare richieste di patteggiamento, proporre il rito abbreviato o puntare all’assoluzione. Sarà il nuovo giudice a decidere su patteggiamenti, condanne in abbreviato, rinvii a giudizio o assoluzioni. Tecnicamente, questo è il percorso previsto. Nella pratica, però, un’ordinanza di "imputazione coatta" conduce quasi sempre a un processo: diventa molto improbabile che l’archiviazione possa essere concessa. Si tratta dunque di un passaggio formale, ma decisivo, che segna l’avvio concreto della fase giudiziaria successiva.

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