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LA SENTENZA
08 Luglio 2025 - 18:08
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, ha accolto l’appello di un docente con contratto a termine fino al 30 giugno, rigettando la decisione del Tribunale che in primo grado gli aveva riconosciuto solo una parte dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. Il docente aveva chiesto il pagamento dell’indennità per le ferie maturate negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, periodi in cui ha lavorato con supplenze fino al termine delle attività didattiche. Pur maturando oltre 70 giorni di ferie, non aveva potuto usufruirne e non era stato formalmente invitato a farlo né avvisato che il mancato utilizzo avrebbe comportato la perdita del diritto alla monetizzazione. Il Tribunale aveva dato ragione al Ministero dell’Istruzione, sostenendo che le ferie fossero state “automaticamente” godute durante le sospensioni delle lezioni (festività natalizie, pasquali ecc.) e aveva riconosciuto un indennizzo minimo. In appello, la difesa del docente (rappresentato dagli avvocati Salvatore e Andrea Giannattasio) ha basato la propria argomentazione sulla normativa europea e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, secondo cui la perdita del diritto alla monetizzazione è possibile solo se il datore di lavoro dimostra di aver adempiuto a un preciso obbligo di informazione e invito formale al lavoratore. La Corte d’Appello, presieduta dal dott. Piero Rocchetti, ha accolto questa tesi, rigettando il principio di un godimento “automatico” delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Secondo la sentenza, il docente ha diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il Ministero non dimostri di averlo invitato formalmente a fruire delle ferie, con l’avviso esplicito delle conseguenze della mancata fruizione.
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