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Il congedo di paternità vale anche per le madri intenzionali: l’INPS si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale

Il diritto ai dieci giorni retribuiti vale anche nelle coppie omogenitoriali femminili

Il congedo di paternità vale anche per le madri intenzionali: l’INPS si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale

Il congedo obbligatorio di paternità spetta anche alle madri intenzionali all’interno delle famiglie omogenitoriali femminili. Lo ha chiarito l’INPS, recependo quanto stabilito dalla recente sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale. Un passaggio importante per il riconoscimento della piena parità genitoriale: anche la donna che non ha partorito, ma che ha scelto di prendersi cura del figlio fin dalla nascita, ha diritto a 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%, raddoppiati a 20 in caso di parto plurimo.

La novità, contenuta nel messaggio INPS n. 2450 del 7 agosto 2025, dà attuazione immediata alla pronuncia dei giudici costituzionali, che ha definito discriminatoria l’esclusione delle madri intenzionali da un diritto finora riservato esclusivamente ai padri lavoratori dipendenti. La Corte ha affermato che “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna nelle coppie eterosessuali”, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, ovvero colei che ha condiviso sin dall’inizio il progetto genitoriale e l’impegno di cura nei confronti del neonato.

L’INPS si è dunque allineato, precisando che il diritto al congedo è valido per tutte le lavoratrici dipendenti che risultino genitori intenzionali da un punto di vista formale, cioè iscritte nei registri dello stato civile o riconosciute come tali da un provvedimento giudiziale di adozione, affidamento o collocamento.
Le modalità di richiesta seguono le stesse regole previste per i padri lavoratori dipendenti: la domanda va fatta almeno cinque giorni prima del periodo di fruizione e il congedo deve essere fruito tra i due mesi precedenti e i cinque successivi alla nascita del bambino. Per le lavoratrici per cui il datore di lavoro non anticipa l’indennità (come nel caso di lavoratrici agricole, domestiche, disoccupate, sospese o dello spettacolo), la domanda deve essere inviata direttamente all’INPS tramite i canali telematici ufficiali.

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