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05 Febbraio 2026 - 15:20
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il divieto italiano sulla coltivazione di Ogm è conforme al diritto comunitario. La decisione riguarda in particolare il mais Mon 810, varietà geneticamente modificata, e rafforza la possibilità per gli Stati membri di limitare o escludere la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio.
La sentenza, pubblicata oggi, chiarisce che tali restrizioni non violano la libera circolazione delle merci, né i principi di proporzionalità, non discriminazione e libertà d’impresa sanciti dai trattati europei.
Il pronunciamento dei giudici di Lussemburgo arriva dopo il ricorso presentato da un agricoltore friulano, sanzionato per aver coltivato mais Mon 810 nonostante il divieto nazionale. La varietà, sviluppata da Monsanto, è progettata per resistere ad alcuni insetti dannosi.
Le autorità italiane avevano disposto la distruzione delle coltivazioni e inflitto una sanzione amministrativa di 50mila euro. Da qui l’azione legale dell’agricoltore, che ha contestato la legittimità della normativa europea alla base del divieto.
Al centro del giudizio c’è la procedura introdotta dall’Unione europea nel 2015, che permette ai singoli Stati di limitare o vietare la coltivazione di specifici Ogm, anche se autorizzati a livello comunitario.
Il meccanismo prevede che uno Stato possa chiedere la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione. Se il titolare dell’autorizzazione non si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della richiesta e il divieto diventa immediatamente operativo.
Nel valutare il caso, la Corte di Giustizia dell’Ue ha ribadito che il legislatore europeo dispone di un ampio margine di discrezionalità in materie complesse come la coltivazione degli Ogm, che coinvolgono aspetti ambientali, economici, sociali e politici.
Secondo i giudici:
la procedura Ue non viola il principio di proporzionalità;
non crea discriminazioni tra agricoltori dei diversi Stati membri;
non limita la libera circolazione delle merci, poiché resta possibile importare e commercializzare prodotti contenenti quel mais.
La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo di motivare il divieto scatta solo in caso di opposizione formale del titolare dell’autorizzazione. Nel caso del mais Mon 810, il consenso tacito ha escluso qualsiasi violazione della libertà d’impresa.
La sentenza rappresenta un precedente importante, perché conferma il diritto degli Stati membri a proteggere le proprie scelte agricole e ambientali, anche in presenza di autorizzazioni comunitarie sugli Ogm.
Per l’Italia, si tratta di una conferma definitiva della legittimità del divieto di coltivazione del mais Ogm, nel rispetto delle regole europee.
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