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Il caso
08 Settembre 2025 - 23:55
Un giovane studente umbro, bocciato alla fine dell’anno scolastico 2024/2025 con ben cinque insufficienze, aveva tentato di impugnare la decisione con un ricorso al TAR di Perugia, sostenendo che la scuola non avesse predisposto corsi di recupero sufficienti per permettergli di colmare le lacune e passare alla classe successiva. Tuttavia, il tribunale ha bocciato il ricorso, confermando la decisione della scuola e stabilendo che l’ammissione dipende esclusivamente dalla preparazione raggiunta durante l’anno.
Il ragazzo aveva ricevuto valutazioni insufficienti in inglese, matematica, scienze e geografia, ma i docenti avevano evidenziato un miglioramento rispetto al primo quadrimestre. Nonostante ciò, la bocciatura è stata confermata dal Consiglio di classe, che ha deciso di farlo ripetere la prima media. La famiglia, però, ha ritenuto che la scuola non avesse predisposto piani di recupero adeguati, e che non fosse stato comunicato in tempo utile lo stato delle sue difficoltà.
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno risposto affermando che fin da ottobre erano stati organizzati corsi di recupero pomeridiani, ma che la famiglia, pur essendo informata tramite il registro elettronico, si era limitata a iscrivere il ragazzo solo a un corso, senza approfondire con i docenti. In sostanza, la scuola aveva attivato gli strumenti necessari, ma i genitori non avevano seguito adeguatamente la situazione.
Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso, chiarendo che “le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione alla classe successiva”. Il TAR ha quindi ribadito che la valutazione finale si basa esclusivamente sulla preparazione raggiunta dall’alunno, e che, nonostante la carenza di corsi di recupero, la bocciatura sarebbe comunque rimasta. Inoltre, la certificazione DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) presentata dalla famiglia dopo la fine dell’anno scolastico per un caso di disgrafia lieve non è stata ritenuta utile, in quanto redatta fuori tempo massimo.
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