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LA SENTENZA

Condannato per fuga dopo incidente: otto mesi a un automobilista torinese

Il 58enne si era allontanato dal luogo del sinistro per poi presentarsi alla polizia locale. Il tribunale ha ritenuto violato l’obbligo di fermarsi previsto dal Codice della Strada

Condannato per fuga dopo incidente: otto mesi a un automobilista torinese

Una mancata sosta dopo un incidente stradale si è trasformata in un caso giudiziario. È stato condannato a otto mesi di reclusione un uomo di 58 anni che, dopo un tamponamento avvenuto a dicembre 2023, ha scelto di non fermarsi subito sul posto e si è presentato solo in un secondo momento al comando della polizia locale. La sentenza è stata pronunciata oggi dal tribunale di Torino, al termine di un processo che ha acceso il dibattito sull’interpretazione degli obblighi previsti dal Codice della Strada.

Secondo quanto emerso in aula, l’uomo era alla guida di una Jeep quando, nel corso di una manovra controversa, si è verificato l’impatto con una Fiat Panda su cui viaggiavano una madre e il figlio. La prima versione dei fatti, ricostruita dalla pubblica accusa, ipotizzava un’azione intenzionale da parte del 58enne: dopo aver sorpassato l’altro veicolo, avrebbe rallentato bruscamente e inserito la retromarcia, causando deliberatamente il tamponamento. Il processo, tuttavia, non ha confermato del tutto questa dinamica.

A generare l’illecito non è stata tanto la modalità dell’incidente, quanto la scelta dell’automobilista di non trattenersi sul luogo. A quanto risulta, dopo l’urto si sarebbe allontanato per poi tornare a piedi, ma davanti alla confusione presente ha preferito non interagire e si è diretto direttamente alla polizia municipale per riferire l’accaduto.

Il giudice Potito Giorgio ha riconosciuto l’uomo colpevole per la violazione di un articolo del Codice della Strada che impone a chiunque sia coinvolto in un sinistro — anche solo potenzialmente riconducibile al proprio comportamento — di fermarsi immediatamente e prestare soccorso, qualora vi siano feriti.

L’avvocato della difesa, Flavio Campagna, ha cercato di dimostrare che il suo assistito non aveva eluso gli accertamenti, anzi, si era spontaneamente presentato alle autorità. Per il legale, l’obbligo di sosta dovrebbe essere valutato anche in relazione all’intento collaborativo dell’imputato. Tuttavia, questa linea non ha convinto il tribunale, che ha confermato la responsabilità penale dell’automobilista.

Le conseguenze fisiche per le due persone a bordo della Panda sono state lievissime. Né la madre né il figlio hanno sporto denuncia, ma ciò non ha influito sull’obbligo giuridico di fermarsi e attendere i rilievi sul posto.

La sentenza, pur riguardando un episodio circoscritto, ribadisce con fermezza un principio fondamentale: chi è coinvolto in un incidente stradale non può sottrarsi ai propri doveri, anche in assenza di gravi conseguenze. La collaborazione con le forze dell’ordine, infatti, non può sostituire il rispetto immediato delle norme di comportamento previste dalla legge.

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