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Superbonus: da settembre cambia il modulo per il 2025

Nuove scadenze e bonus esclusi, obbligo di usare il nuovo modello entro marzo 2026

Superbonus: da settembre cambia il modulo per il 2025

Con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per comunicare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura sulle spese agevolate del Superbonus.

Il modulo sarà utilizzabile dall’8 settembre 2025 fino al 16 marzo 2026, termine entro il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025.

Le principali modifiche

Il nuovo schema sostituisce quello del 3 febbraio 2022 e recepisce le novità introdotte con il blocco delle cessioni.

Le differenze più rilevanti sono:

  • esclusione dei bonus non più attivi nel 2025: ecobonus ordinario, bonus casa, bonus facciate, bonus barriere architettoniche, eco-sisma bonus, e gli interventi sulle parti comuni oltre il 25% dell’involucro (decreto 26 giugno 2015);

  • eliminazione della casella Periodo (prima usata per distinguere tra primo e secondo semestre 2020);

  • rimozione della casella Edilizia libera;

  • cancellazione della voce cessione delle rate residue, vietata dal 29 maggio 2024 (DL 39/2024, art. 4-bis).

Cosa resta invariato

Le regole operative di base rimangono le stesse:

  • calcolo dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;

  • invio della comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo;

  • possibilità di esercitare l’opzione durante lo stato di avanzamento lavori (SAL), con un massimo di due stati avanzati, ognuno almeno del 30% dei lavori;

  • obbligo di asseverazioni tecniche, di congruità delle spese e del visto di conformità.

Beneficiari del Superbonus

Possono accedere all’agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025:

  • condomini;

  • persone fisiche (non in ambito d’impresa o professione) per edifici da due a quattro unità immobiliari, anche con unico proprietario o in comproprietà;

  • ONLUS;

  • organizzazioni di volontariato;

  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali.

Obblighi documentali

Per usufruire delle agevolazioni tramite dichiarazione dei redditi, sconto o cessione del credito, è necessario:

  • ottenere il visto di conformità da professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.);

  • acquisire l’asseverazione tecnica sul rispetto dei requisiti di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico, oltre alla verifica della congruità delle spese.

Secondo i dati ENEA, a giugno 2025 si registrano soltanto 234 nuove asseverazioni, numeri molto inferiori agli anni passati. Il totale complessivo sale così a 500.295 interventi, con un costo per lo Stato pari a 126,6 miliardi di euro di detrazioni

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