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Nuove regole UE sui viaggi all-inclusive: cosa cambia per rimborsi, voucher e cancellazioni

La nuova direttiva europea sui pacchetti turistici rafforza la tutela dei viaggiatori

Nuove regole UE sui viaggi all-inclusive: cosa cambia per rimborsi, voucher e cancellazioni

L’Unione Europea introduce nuove regole per i viaggi all-inclusive, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e rendere più chiaro cosa rientra nella definizione di pacchetto turistico.

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva aggiornata con 537 voti favorevoli, solo due contrari e 24 astensioni. Il testo, già concordato con i 27 Stati membri, introduce importanti novità su voucher, cancellazioni, rimborsi e gestione dei reclami.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa.

Cos’è un pacchetto turistico secondo le nuove regole UE

Uno dei principali obiettivi della direttiva è chiarire quando una combinazione di servizi di viaggio può essere considerata un vero pacchetto turistico.

Per stabilirlo bisogna analizzare come e quando vengono effettuate le prenotazioni. Ad esempio, nel caso di un acquisto online, se diversi servizi (come volo, hotel o trasporti) vengono prenotati tramite processi di prenotazione collegati, la combinazione può essere classificata come pacchetto.

Questo avviene in particolare quando:

  • il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri fornitori;

  • il contratto per tutti i servizi viene concluso entro 24 ore.

Se invece l’azienda invita il cliente ad aggiungere servizi extra, dovrà informarlo chiaramente qualora tali servizi non facciano parte dello stesso pacchetto turistico.

Voucher di viaggio: diritto al rimborso entro 14 giorni

Un capitolo importante riguarda l’utilizzo dei voucher di viaggio, strumenti utilizzati soprattutto durante la pandemia per sostituire i rimborsi dei servizi cancellati.

Con le nuove norme:

  • i clienti possono rifiutare il voucher;

  • possono richiedere un rimborso in denaro entro 14 giorni.

I voucher restano comunque utilizzabili ma con alcune condizioni precise:

  • validità massima di 12 mesi;

  • se non utilizzati entro la scadenza, devono essere rimborsati totalmente o parzialmente;

  • le aziende non possono limitare la scelta dei servizi disponibili per chi possiede un voucher.

Cancellazione del viaggio senza penali

La normativa europea amplia anche i casi in cui è possibile annullare un viaggio senza costi aggiuntivi.

In precedenza era possibile farlo solo quando nella destinazione del viaggio si verificavano circostanze straordinarie e inevitabili.

Con la nuova direttiva, la cancellazione gratuita sarà possibile anche quando:

  • eventi eccezionali si verificano nel luogo di partenza;

  • situazioni imprevedibili possono influire seriamente sul viaggio.

Non esiste però una lista rigida degli eventi considerati gravi: ogni caso verrà valutato singolarmente, anche sulla base delle raccomandazioni ufficiali di viaggio.

Reclami dei clienti: tempi più chiari

La direttiva introduce anche regole più precise per la gestione dei reclami dei viaggiatori.

Quando un’organizzazione turistica riceve una segnalazione deve:

  • confermare la ricezione entro 7 giorni;

  • fornire una risposta motivata entro 60 giorni.

Questa misura mira a rendere più trasparente e rapida la comunicazione tra aziende e clienti.

Rimborso garantito in caso di fallimento dell’organizzatore

Un’altra tutela riguarda le situazioni di fallimento dell’organizzatore del viaggio.

In questi casi i consumatori hanno diritto a:

  • rimborso entro 6 mesi per i servizi cancellati;

  • fino a 9 mesi se la procedura fallimentare è particolarmente complessa.

Rimane invece invariato il termine di 14 giorni per i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio da parte dell’organizzatore.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, la direttiva dovrà essere adottata formalmente dal Consiglio dell’UE.

Successivamente:

  1. il testo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

  2. gli Stati membri avranno 28 mesi per recepire le norme nelle proprie leggi nazionali;

  3. dopo altri 6 mesi, le nuove disposizioni diventeranno operative.

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