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La carta

Card carburante, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: niente doppia IVA sulle ricariche

L’imposta diventa esigibile solo al momento del rifornimento e le somme indebitamente versate possono essere recuperate

Card carburante, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: niente doppia IVA sulle ricariche

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per mettere ordine su un tema che ha sollevato più di un dubbio tra imprese e lavoratori: il trattamento fiscale delle card carburante ricaricate dal datore di lavoro. Il chiarimento arriva con la risposta a Interpello n. 235 del 10 settembre 2025, in cui si afferma con nettezza che la ricarica non va assoggettata a IVA, poiché si tratta di un buono multiuso.

Il nodo nasceva dalla prassi di alcune società che, al momento della ricarica della carta, applicavano già l’imposta, salvo poi vedersela nuovamente addebitare al momento del rifornimento vero e proprio. Un meccanismo che finiva per determinare una doppia imposizione IVA, chiaramente in contrasto con la normativa vigente.

La stessa Agenzia ha ribadito che i buoni multiuso – categoria nella quale rientrano i buoni carburante, dato che non è possibile conoscere in anticipo né il tipo di carburante né il prezzo – maturano il debito IVA solo al momento dell’utilizzo, e non al momento della ricarica.

Per le imprese che in passato hanno versato somme non dovute, è previsto un rimedio: le fatture emesse per le ricariche devono essere stornate ed è possibile procedere con note di variazione IVA ex articolo 26, comma 3, del decreto IVA. Qualora i termini fossero ormai scaduti, resta comunque aperta la strada della richiesta di rimborso ex articolo 30. Con questa posizione ufficiale, l’Amministrazione finanziaria supera anche l’orientamento espresso nella Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, offrendo così una linea chiara e definitiva sul tema.

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