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Economia
21 Ottobre 2025 - 11:30
Foto di repertorio
Le persone con disabilità riconosciute ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto. Lo stabilisce l’articolo 8, comma 7, della legge n. 449/1997, che prevede la totale esenzione dalla tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e autoveicoli necessari alla loro locomozione.
L’agevolazione riguarda i veicoli entro determinati limiti di cilindrata:
fino a 2.000 centimetri cubici per auto a benzina;
fino a 2.800 centimetri cubici per auto diesel o ibride;
fino a 150 kW per veicoli elettrici.
L’esenzione si applica anche ai mezzi prodotti in serie ma adattati per consentire la mobilità delle persone disabili.
Per ottenere il beneficio, è necessario presentare domanda all’ufficio tributi della Regione di residenza. Nelle Regioni dove tale ufficio non è stato istituito, la richiesta può essere inoltrata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
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