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15 Aprile 2026 - 08:00
Il Tribunale di Torino ha disposto il reintegro di una docente di sostegno, ritenendo discriminatorio il suo allontanamento dalla classe frequentata dalla figlia con disabilità grave
Il Tribunale di Torino ha disposto il reintegro di una docente di sostegno, ritenendo discriminatorio il suo allontanamento dalla classe frequentata dalla figlia con disabilità grave. La vicenda riguarda una insegnante, madre di una bambina di 10 anni con handicap riconosciuto in situazione di gravità, iscritta alla scuola primaria di un istituto comprensivo di Collegno.
Per due anni scolastici la docente era stata assegnata alla stessa classe della figlia, in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (Pei), che stabiliva un percorso misto tra frequenza in presenza e istruzione domiciliare. Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, la dirigente scolastica ha disposto il trasferimento dell’insegnante ad altra classe, motivando la decisione con un possibile conflitto di interessi. Contestualmente, è stata ridotta l’istruzione domiciliare della minore da 11 a 4 ore settimanali.
La famiglia ha presentato ricorso. Con un’ordinanza del 26 gennaio 2026, il giudice del lavoro ha riconosciuto la legittimità del potere organizzativo della dirigente, ma ha valutato gli effetti della decisione come discriminatori, in quanto incidenti sulla continuità didattica e sul diritto all’istruzione della minore. Il tribunale ha quindi disposto il reintegro della docente nella classe.
Successivamente, con un secondo provvedimento del 10 aprile 2026, la sezione civile ha esaminato la riduzione delle ore di sostegno, qualificandola come violazione del diritto allo studio. Il giudice ha ribadito che il Pei costituisce un vincolo e non può essere modificato unilateralmente per esigenze organizzative. È stato quindi ordinato il ripristino delle 11 ore settimanali previste.
Nonostante le decisioni favorevoli, la situazione della minore resta critica: secondo quanto riferito dalla famiglia, dall’inizio dell’anno scolastico la bambina non ha beneficiato di attività didattiche né in presenza né a domicilio. Il caso è stato seguito anche da organizzazioni sindacali e legali, che hanno evidenziato la presenza di criticità nell’attuazione concreta delle misure previste.
Interventi istituzionali hanno inoltre richiamato il tema della carenza di personale specializzato, in particolare degli assistenti alla comunicazione, e le difficoltà nel garantire in modo uniforme i servizi per l’inclusione scolastica sul territorio.
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