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Zanzariere in condominio: requisiti, permessi e le normative da conoscere

Cosa dice la legge e come evitare possibili controversie con gli altri condomini

Zanzariere in condominio: requisiti, permessi e le normative da conoscere

Le zanzariere sono un’ottima soluzione per proteggere la casa da insetti fastidiosi, soprattutto durante i mesi estivi. Tuttavia, quando si vive in un condominio, è importante conoscere le regole e i permessi necessari per la loro installazione. Vediamo insieme quali sono i requisiti e se possono essere vietate.

In generale, l’installazione di zanzariere su finestre e balconi non richiede un’autorizzazione specifica da parte dell’assemblea condominiale o dell’amministratore. Tuttavia, è fondamentale rispettare il decoro architettonico dell’edificio. Questo significa che le zanzariere devono integrarsi armoniosamente con l’estetica del palazzo, senza alterarne l’aspetto esterno.

Prima di procedere con l’installazione, è consigliabile verificare il regolamento condominiale. Alcuni regolamenti possono contenere clausole che vietano o limitano l’installazione di zanzariere. In questi casi, è necessario rispettare tali disposizioni per evitare contestazioni da parte degli altri condomini.

Il decoro architettonico è un concetto chiave quando si parla di modifiche esterne in un condominio. Secondo l’articolo 1120 del Codice Civile, qualsiasi intervento che possa alterare l’aspetto estetico dell’edificio deve essere valutato con attenzione. Inoltre in base all’articolo 1122 codice civile è posto un espresso divieto a carico del singolo di porre in essere delle opere nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva che ledano il decoro architettonico. Anche una semplice zanzariera può influire sul decoro architettonico, quindi è importante scegliere modelli che si integrino bene con l’estetica del palazzo. 

Sebbene l’installazione di zanzariere non richieda permessi specifici, gli altri condomini possono opporsi se ritengono che le zanzariere danneggino l’aspetto estetico dell’edificio. In casi estremi, possono anche ricorrere al Tribunale per richiederne la rimozione.

La questione, infatti, è stata affrontata più volte dai giudici. In particolare, si cita una sentenza del Tribunale di Milano che ha fornito una risposta precisa in merito a una controversia riguardante l'installazione di una zanzariera da parte di un condomino. Il tribunale ha chiarito in quali circostanze una zanzariera può essere considerata lesiva del decoro architettonico. Secondo i giudici di merito, con un provvedimento del 2017, le sottili reti protettive non rappresentano una minaccia per il decoro condominiale, purché siano dello stesso colore delle ringhiere e degli infissi dell'edificio. Pertanto, in assenza di specifiche restrizioni stabilite dal regolamento condominiale che debbano prevalere, nessun condomino è legittimato a opporsi all'installazione di zanzariere sul balcone di un altro proprietario, tranne nel caso in cui queste risultino appariscenti e chiaramente in contrasto con l'estetica del palazzo.

In sintesi, se non esiste un regolamento condominiale che preveda uno specifico divieto o delle regole particolari da rispettare, e se le zanzariere non alterano le linee architettoniche dell'edificio, gli altri condomini non hanno il diritto di richiederne la rimozione. Nemmeno in sede di assemblea, dove anche una delibera adottata a maggioranza non potrebbe ritenersi valida. Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano, le zanzariere non avevano compromesso il decoro architettonico né il valore dell'edificio. I montanti utilizzati erano dello stesso colore delle ringhiere e dei balconi, e per questo la richiesta avanzata da uno dei condomini di rimuoverle è stata respinta. Di conseguenza, se la zanzariera è in tinta con le ringhiere ed è rimovibile, non è possibile opporsi alla sua installazione.

La legge inoltre non prevede un obbligo formale di comunicare all’amministratore l’intenzione di installare una zanzariera sulla finestra o sul balcone del proprio appartamento. Tuttavia, l'articolo 1122, relativo alle opere eseguite sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, suggerisce nel suo ultimo comma che, essendo un intervento potenzialmente lesivo del decoro architettonico, potrebbe essere opportuno darne notizia all’amministratore.

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