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28 Maggio 2025 - 17:50
Foto di repertorio
Uno dei principi cardine del Codice della strada è la tutela della sicurezza e della salute di tutti gli utenti della circolazione. Eppure, spesso si sottovaluta un aspetto fondamentale di questa sicurezza: l’integrità di vetri e specchietti del proprio veicolo. Circolare con parabrezza, lunotto, finestrini o retrovisori danneggiati – anche solo leggermente – può rivelarsi un serio pericolo per sé stessi e per gli altri.
A sancirlo è l’articolo 79 del Codice della strada, che impone che ogni veicolo in circolazione sia mantenuto in condizioni di massima efficienza, anche per quanto riguarda la visibilità. Questo obbligo non si limita a motore e freni, ma comprende anche tutti i dispositivi che garantiscono una corretta percezione dell’ambiente circostante: vetri anteriori, posteriori, laterali e specchietti retrovisori.
Più precisamente, l’articolo 237 del regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. 495/1992) stabilisce che "tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate". In altre parole, anche una semplice scheggiatura può essere motivo di sanzione. Le multe previste vanno da 87 a 344 euro, e possono essere documentate dalle forze dell’ordine anche con fotografie, valide come prova dell’infrazione. Stessa sorte per gli specchietti retrovisori, la cui presenza e funzionalità sono regolamentate dall’articolo 72 del CdS. L’assenza o il danneggiamento di questi dispositivi comporta lo stesso tipo di sanzione, in quanto rappresenta una violazione della normativa sulla sicurezza.
Non ammesse soluzioni “fai da te”: ricorrere a cartoni, fogli di plastica o giornali per coprire un vetro rotto è considerato un illecito, che impedisce al veicolo di circolare. In questi casi, l’auto deve restare ferma fino alla sostituzione del vetro danneggiato. Va comunque ricordato che esiste un margine di discrezionalità da parte dell’agente accertatore nel valutare la gravità del danno e la sua incidenza sulla visibilità. Qualora un automobilista ritenga la sanzione ingiustificata – ad esempio per una scheggiatura superficiale che non compromette la visuale – può contestare la multa e rivolgersi al giudice di pace per un’eventuale impugnazione.
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