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Risarcimento del danno: cosa prevede la legge e quali sono le differenze

Danno patrimoniale e non patrimoniale non sono la stessa cosa: capirne la distinzione è fondamentale

Risarcimento del danno: cosa prevede la legge e quali sono le differenze

Il diritto italiano mette a disposizione diversi strumenti per tutelare chi subisce un danno a causa del comportamento scorretto, colposo o doloso di un’altra persona. Tra questi, il più importante è il risarcimento del danno, ossia l’obbligo di chi ha causato un pregiudizio di rimediare, almeno in parte, alle conseguenze della sua condotta.

Capire come funziona questo meccanismo è fondamentale: non tutti i danni vengono infatti risarciti allo stesso modo. La legge distingue tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, due categorie profondamente diverse per natura e criteri di valutazione.

Prima di entrare nel dettaglio, è utile distinguere le due principali forme di responsabilità civile.

  • Contrattuale: scatta quando un soggetto non rispetta gli obblighi di un contratto. Per esempio, un fornitore che non consegna la merce nei tempi previsti. In questo caso chi subisce il danno deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’inadempimento e il pregiudizio subito.

  • Extracontrattuale: si applica quando viene violato il principio generale sancito dall’articolo 2043 del Codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”. È il caso, ad esempio, di un incidente stradale o di un errore medico.

Il danno patrimoniale riguarda tutte le perdite quantificabili in termini economici. Si divide in due voci:

  • danno emergente, cioè la perdita effettiva (ad esempio le spese per riparare l’auto dopo un incidente);

  • lucro cessante, ovvero il mancato guadagno futuro (per esempio un professionista che non può lavorare a causa di un infortunio).

Questo tipo di danno è sempre risarcibile, purché sia provato con documenti come fatture, ricevute o bilanci.

Diverso è il danno non patrimoniale, che non ha un valore economico diretto e riguarda aspetti più intimi e personali. È previsto dall’articolo 2059 del Codice civile e viene riconosciuto solo in casi specifici, spesso legati alla violazione di diritti fondamentali. Le principali tipologie sono:

  • danno biologico, lesione dell’integrità psicofisica della persona;

  • danno morale, sofferenza interiore o dolore causato da un evento;

  • danno esistenziale, peggioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali.

Qui la quantificazione è più complessa: il giudice si basa su perizie medico-legali e su tabelle standard che permettono di stabilire importi proporzionati alla gravità delle conseguenze.

La distinzione principale sta nella natura del pregiudizio:

  • il danno patrimoniale è oggettivo, documentabile e sempre risarcibile;

  • il danno non patrimoniale è soggettivo, legato alla persona e riconosciuto solo in situazioni specifiche.

Anche i criteri di calcolo sono diversi: numeri e documenti per il primo, valutazioni medico-legali e giudiziarie per il secondo. Spesso, però, i due tipi di danno si sommano: in un incidente con lesioni fisiche, ad esempio, la vittima può chiedere sia il rimborso delle spese mediche sia un risarcimento per la sofferenza e la perdita di autonomia.

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