l'editoriale
Cerca
La legge
26 Agosto 2025 - 22:15
Il diritto italiano mette a disposizione diversi strumenti per tutelare chi subisce un danno a causa del comportamento scorretto, colposo o doloso di un’altra persona. Tra questi, il più importante è il risarcimento del danno, ossia l’obbligo di chi ha causato un pregiudizio di rimediare, almeno in parte, alle conseguenze della sua condotta.
Capire come funziona questo meccanismo è fondamentale: non tutti i danni vengono infatti risarciti allo stesso modo. La legge distingue tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, due categorie profondamente diverse per natura e criteri di valutazione.
Prima di entrare nel dettaglio, è utile distinguere le due principali forme di responsabilità civile.
Contrattuale: scatta quando un soggetto non rispetta gli obblighi di un contratto. Per esempio, un fornitore che non consegna la merce nei tempi previsti. In questo caso chi subisce il danno deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’inadempimento e il pregiudizio subito.
Extracontrattuale: si applica quando viene violato il principio generale sancito dall’articolo 2043 del Codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”. È il caso, ad esempio, di un incidente stradale o di un errore medico.
Il danno patrimoniale riguarda tutte le perdite quantificabili in termini economici. Si divide in due voci:
danno emergente, cioè la perdita effettiva (ad esempio le spese per riparare l’auto dopo un incidente);
lucro cessante, ovvero il mancato guadagno futuro (per esempio un professionista che non può lavorare a causa di un infortunio).
Questo tipo di danno è sempre risarcibile, purché sia provato con documenti come fatture, ricevute o bilanci.
Diverso è il danno non patrimoniale, che non ha un valore economico diretto e riguarda aspetti più intimi e personali. È previsto dall’articolo 2059 del Codice civile e viene riconosciuto solo in casi specifici, spesso legati alla violazione di diritti fondamentali. Le principali tipologie sono:
danno biologico, lesione dell’integrità psicofisica della persona;
danno morale, sofferenza interiore o dolore causato da un evento;
danno esistenziale, peggioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali.
Qui la quantificazione è più complessa: il giudice si basa su perizie medico-legali e su tabelle standard che permettono di stabilire importi proporzionati alla gravità delle conseguenze.
La distinzione principale sta nella natura del pregiudizio:
il danno patrimoniale è oggettivo, documentabile e sempre risarcibile;
il danno non patrimoniale è soggettivo, legato alla persona e riconosciuto solo in situazioni specifiche.
Anche i criteri di calcolo sono diversi: numeri e documenti per il primo, valutazioni medico-legali e giudiziarie per il secondo. Spesso, però, i due tipi di danno si sommano: in un incidente con lesioni fisiche, ad esempio, la vittima può chiedere sia il rimborso delle spese mediche sia un risarcimento per la sofferenza e la perdita di autonomia.
I più letti
CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone
Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve
Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@cronacaqui.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Consiglio di amministrazione: Presidente Massimo Massano | Consigliere, Direttore emerito e resp. trattamento dati e sicurezza: Beppe Fossati
Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..