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17 Ottobre 2025 - 17:35
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che gli animali domestici trasportati in aereo possono rientrare nella definizione di “bagagli”. La decisione scaturisce da un caso risalente al 2019, quando una passeggera di un volo Iberia da Buenos Aires a Barcellona ha perso il proprio cane affidato alla stiva e aveva richiesto un risarcimento di 5.000 euro per danno morale. Il giudizio finale ha dato ragione alla compagnia aerea: senza una dichiarazione di valore speciale, il rimborso rimane limitato a quello previsto per i bagagli smarriti.
Nel 2019, una viaggiatrice aveva dovuto imbarcare il suo cane nella stiva, poiché le regole di Iberia permettevano solo animali di piccola taglia in cabina. La donna aveva consegnato il trasportino dell’animale senza effettuare alcuna dichiarazione speciale di valore, che avrebbe consentito di stabilire un risarcimento maggiore in caso di perdita. Al momento dell’imbarco, il cane è fuggito dal trasportino nei pressi dell’aeromobile e non è più stato recuperato. La passeggera aveva quindi richiesto un indennizzo “morale” di 5.000 euro, ma Iberia aveva offerto solo la somma massima prevista per un bagaglio smarrito secondo la Convenzione di Montreal: 1.627,63 euro.
Dopo anni di cause legali, la Corte di Giustizia UE ha confermato la posizione della compagnia aerea. La sentenza chiarisce che, in assenza di una dichiarazione di interesse speciale alla consegna a destinazione, il limite massimo di risarcimento per la perdita dei bagagli si applica anche agli animali domestici. Secondo la Corte, questo tetto include sia il danno materiale sia quello morale derivante dallo smarrimento.
La decisione potrebbe avere ampie conseguenze per i viaggiatori che trasportano animali in aereo: senza una dichiarazione di valore aggiuntivo, il rimborso per la perdita di un animale rimane limitato come se fosse un normale bagaglio. La sentenza sottolinea l’importanza di conoscere le regole delle compagnie e di tutelare gli animali con coperture assicurative adeguate.
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