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14 Ottobre 2025 - 15:41
Vaccini anti-Covid in Piemonte (Foto: Depositphotos)
Due dosi di vaccino di marca Pfizer contro il Covid, che le erano state somministrate il 7 e il 28 aprile 2021. Da quel momento, una signora di 52 anni, residente ad Alba e titolare di una tabaccheria, ha iniziato ad accusare dolori. Al punto che adesso non cammina più. E il tribunale di Asti, con la sentenza di primo grado del 26 settembre scorso, ha riconosciuto il nesso di causa tra la vaccinazione anti-Covid e la mielite trasversa, una rara malattia neurologica caratterizzata da un'infiammazione di uno o entrambi i lati del midollo spinale. Riconoscendo alla donna un indennizzo che sarà bimestrale, ammontante a circa 3mila euro al mese, e che sarà vitalizio.
La vicenda è stata seguita dallo studio legale torinese Ambrosio e Commodo (nello specifico dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Stefania Gianfreda) che ha seguito la vicenda della signora. Nella fase amministrativa il Ministero della Salute aveva rigettato la domanda ritenendo che non ci fosse prova del legame. Di parere diverso il tribunale di Asti, che nella causa che ne è scaturita ha nominato due consulenti tecnici d'ufficio che, dopo avere visionato la donna e studiato la letteratura scientifica, hanno concluso in senso favorevole alla danneggiata. Nel processo gli avversari erano il Ministero e l'Aifa. «Da sempre il nostro studio si preoccupa di assistere chi ha subìto gravi danni alla salute da prodotti farmaceutici e dispositivi medici. Di certo la ridotta distanza tra il vaccino e la comparsa di sintomi è stato un elemento determinante per la scelta dei consulenti», ha affermato l'avvocato Renato Ambrosio.
C'è, a dire il vero, una legge, la 210 del 1992, che consente gli indennizzi a seguito di vaccinazioni o trasfusioni. Ma le tempistiche sono lunghissime, addirittura un anno e mezzo solo per essere convocati per la visita dalla commissione medica. «Le conclusioni cui sono pervenuti i Ctu, che questo giudice condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici, riconoscono la sussistenza di un nesso eziologico tra il ciclo vaccinale e la patologia da cui l'istante è affetta, comprovandosi il soddisfacimento del requisito per beneficiare dell'indennizzo della legge 210 del '92», scrive nelle motivazioni della sentenza la giudice Ivana Lo Bello.
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