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Pneumatici invernali e catene da neve, scatta l'obbligo anche in provincia di Torino

Entra in vigore l'ordinanza di Città metropolitana: tutti i dettagli e cosa rischia chi non lo rispetta

Pneumatici invernali e catene, la neve non c'è ma l'obbligo scatta lo stesso. Ecco su che strade

Pneumatici invernali e catene, la neve non c'è ma l'obbligo scatta lo stesso. Ecco su che strade

Anche se le temperature miti per il periodo non fanno ancora pensare all'inverno, per le nostre automobili è già ora di indossare il "vestito" dei mesi freddi. Scatta infatti domani l'obbligo di gomme o catene sulle strade di montagna mentre per quelle di collina ci sono ancora due settimane di tempo per attrezzarsi: l'obbligo infatti inizierà a partire dal 15 novembre.

Lo rende noto Città metropolitana, che ha emesso l'apposita ordinanza per regolamentare la circolazione sulle strade di propria competenza. In alcuni casi la regolamentazione è in vigore sino al 15 aprile 2025, in altri (le strade con percorsi a quote più alte) sino al 30 aprile.

L'ordinanza contiene l'elenco delle strade interessate dall'obbligo per i conducenti di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli (catene o dispositivi equivalenti) o degli pneumatici idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Il provvedimento e l'elenco delle strade interessate sono consultabili sul sito Internet della Città metropolitana alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/strade_obbligo_gomme_neve.shtml

PNEUMATICI DA NEVE: COSA DICONO LE NORME

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il regolamento UNECE, che prevede un marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono definiti da un Decreto del 10 maggio 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è consultabile nel sito Internet della Gazzetta Ufficiale alla pagina https://shorturl.at/IiWaq

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati. Devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I dispositivi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote, per ottenere una uniformità di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare 58 del 22 ottobre 1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

Le multe per chi trasgredisce l'obbligo di pneumatici invernali sono: da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano; da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano; da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.

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