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Operazione contro il gioco d'azzardo a Cuneo

La polizia interviene sanzionando i gestori per violazioni su distanze minime e pubblicità

Operazione contro il gioco d'azzardo a Cuneo

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, in collaborazione con il personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. e le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha condotto una serie di controlli mirati contro la diffusione del gioco d'azzardo patologico, in linea con le disposizioni della Legge regionale n. 19/2021 del Piemonte. Le operazioni hanno coinvolto numerose Sale Giochi situate nel capoluogo e in tutta la provincia.

Nel caso della Sala Giochi "AWP" e "VLT" di Peveragno (CN), situata lungo la Strada Provinciale 564, è emerso che la titolare stava utilizzando un dispositivo POS per erogare contante ai clienti, facilitando così il gioco sui propri sistemi AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal). Questo comportamento ha fatto sì che il POS venisse trasformato in un vero e proprio Bancomat, in violazione della Legge Regionale che impone una distanza minima di 400 metri dai punti Bancomat per i comuni con più di 5.000 abitanti.

A seguito delle irregolarità riscontrate, il Questore di Cuneo ha disposto la sospensione immediata della licenza di Pubblica Sicurezza per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S.

Inoltre, sono stati effettuati controlli su dieci sale scommesse e VLT nel capoluogo, durante i quali è stata accertata la violazione dell’art. 23 comma 5 della Legge Regionale Piemonte n. 19/2021. I gestori delle sale avevano oscurato le vetrine prospicenti la strada con pellicole, tende e manifesti, riducendo così la visibilità dall’esterno. Per ciascun titolare è stata comminata una sanzione di 1.000 €, per un totale di 10.000 € complessivi.

La Questura ricorda che la Legge regionale contro il gioco d'azzardo patologico prevede, tra le altre misure:

  • Il divieto di pubblicità riguardante il gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa all’apertura di sale gioco e scommesse.

  • Una distanza minima di 300 metri per i comuni fino a 5.000 abitanti e di 400 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti per l’apertura di nuove sale giochi rispetto a luoghi sensibili, come scuole secondarie di secondo grado, università, istituti bancari, sportelli ATM, negozi di compravendita di oggetti preziosi e oro usato, strutture sanitarie, e strutture ricettive per categorie protette. Il cosiddetto "distanziometro" non si applica alle attività già esistenti.

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