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La novità
07 Maggio 2025 - 12:30
Posto di blocco
Con una direttiva dell'11 aprile scorso, i ministeri della Salute e dell'Interno hanno introdotto nuove linee guida per l'accertamento dello stato di alterazione alla guida, una mossa che segna un cambiamento sostanziale nel panorama normativo italiano. Il provvedimento porta con sé importanti novità legate al Codice della strada, con particolare attenzione all'accertamento del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Il punto cruciale della circolare è che, per determinare il reato, non basta più la semplice positività a un test antidroga. La sostanza deve, infatti, essere ancora attiva nell'organismo al momento della guida, producendo effetti tangibili. Una novità che riscrive di fatto le regole previste dal nuovo Codice, il quale fino ad oggi aveva previsto sanzioni severe per i conducenti positivi, anche in assenza di uno stato evidente di "alterazione psico-fisica". Un aspetto che, fino alla riforma, era stato tra i principali requisiti per avviare un test salivare.
Le nuove disposizioni hanno suscitato un ampio dibattito, alimentato dalle preoccupazioni sull'affidabilità dei test antidroga. Tali test possono rilevare tracce di sostanze per giorni o addirittura settimane dopo il loro consumo, e in alcuni casi possono anche generare falsi positivi, specialmente in presenza di farmaci come l'ibuprofene.
Non solo: la riforma che impone sanzioni anche in assenza di alterazione psicofisica è stata recentemente sollevata davanti alla Corte costituzionale, dopo una causa legata al caso di una donna risultata positiva agli oppiacei nelle urine, ma negativa nel sangue, a causa dell'assunzione di un farmaco a base di codeina regolarmente prescritto.
Ma con l'emanazione di questa circolare, si potrebbe assistere a un ritorno alle regole precedenti, che richiedevano il riscontro di un chiaro stato di alterazione per procedere con l'accertamento. La circolare afferma chiaramente che "l’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida".
Un punto decisivo riguarda la modalità di accertamento, che, come ribadito dalla circolare, dovrà avvenire attraverso "analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida". In attesa della decisione finale della Corte, questa direttiva sembra aprire a una lettura più equilibrata delle norme, potenzialmente risolvendo alcune delle criticità sollevate dalle nuove regole.
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