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Voli cancellati per la guerra: cosa prevede il Codice del Turismo su rimborsi e diritti dei viaggiatori

Quando si verificano circostanze inevitabili e straordinarie, come conflitti armati o chiusura degli spazi aerei, il Codice del Turismo consente di annullare il viaggio senza penali e con rimborso integrale

Voli cancellati per la guerra: cosa prevede il Codice del Turismo su rimborsi e diritti dei viaggiatori

La crisi in Medio Oriente sta provocando forti ripercussioni anche sul traffico aereo internazionale. La chiusura di diversi spazi aerei e di alcuni scali tra Iran, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait ha costretto molte compagnie a cancellare o riprogrammare i voli. Il risultato è un effetto domino che sta creando disagi e lasciando numerosi turisti bloccati o costretti a cambiare itinerario.

In presenza di eventi eccezionali come guerre o emergenze internazionali, i viaggiatori hanno diritto ad annullare il viaggio senza costi aggiuntivi. Lo stabilisce l’articolo 41 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011), secondo cui il turista può recedere dal contratto di pacchetto turistico senza penali quando si verificano circostanze inevitabili e straordinarie nella destinazione o nelle zone vicine, tali da compromettere il viaggio o il trasporto. In questi casi il cliente ha diritto al rimborso integrale delle somme versate, senza tasse o penali.

Quando ritardi, cancellazioni o negato imbarco sono causati da conflitti armati o dalla chiusura dello spazio aereo, il Regolamento europeo (CE) n. 261/2004 considera queste situazioni come circostanze eccezionali.

Per questo motivo non è prevista la compensazione economica tra 250 e 600 euro. Restano comunque garantiti alcuni diritti:

  • rimborso del biglietto

  • ricollocazione su un volo alternativo

  • assistenza da parte della compagnia aerea

Per aggirare le aree di crisi, alcuni passeggeri vengono trasferiti verso altri aeroporti operativi in Medio Oriente, come Mascate in Oman o Riad in Arabia Saudita.

Per i cittadini italiani già presenti nell’area interessata dal conflitto, la Farnesina raccomanda di limitare gli spostamenti e seguire attentamente le indicazioni delle autorità.

È, inoltre, consigliato:

  • registrarsi sul portale “Dove siamo nel mondo”

  • monitorare gli aggiornamenti sull’app Viaggiare Sicuri

  • verificare lo stato dei voli sui canali ufficiali delle compagnie

In caso di emergenza, ambasciate e consolati possono coordinare rientri assistiti o operazioni di evacuazione verso aeroporti ancora operativi o frontiere terrestri aperte.

Le circostanze straordinarie legate alla guerra possono consentire il rimborso completo delle prenotazioni alberghiere, anche quando la tariffa è indicata come non rimborsabile.

Per ottenere il rimborso è necessario contattare l’agenzia o il portale di prenotazione e cancellare il viaggio prima della partenza. Il tour operator deve restituire l’intero importo in denaro, senza obbligo di accettare voucher.

Non è, invece, previsto alcun risarcimento per danni morali.

Se il viaggiatore si trova già nel paese interessato dal conflitto e il rientro viene rinviato per la cancellazione dei voli, non è previsto un indennizzo automatico per il soggiorno prolungato.

In alcuni casi, tuttavia, governi locali o compagnie aeree possono contribuire a coprire le spese extra. Se il volo di ritorno prevede uno scalo in un’area coinvolta nel conflitto, è consigliabile contattare immediatamente la Farnesina, che può attivare procedure di emergenza e organizzare rientri assistiti.

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