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Economia
19 Settembre 2025 - 12:40
C’è ancora poco più di una settimana di tempo per chi non ha presentato la dichiarazione Imu 2024, che scadeva il 30 giugno 2025. Il termine utile per rimediare è il 29 settembre, data entro la quale è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, evitando le sanzioni più pesanti previste per l’omessa dichiarazione.
Non tutti i proprietari di immobili devono presentare la dichiarazione Imu. A differenza del pagamento dell’imposta (scaduto a giugno), la dichiarazione è necessaria solo in presenza di variazioni rilevanti rispetto all’anno precedente, che il Comune non può conoscere in automatico (ad esempio nuove esenzioni, agevolazioni o modifiche di utilizzo dell’immobile).
Chi non ha rispettato la scadenza del 30 giugno può regolarizzare la posizione entro il 29 settembre con una sanzione ridotta a un decimo di quella ordinaria, pari quindi a soli 5 euro se l’Imu è stata versata correttamente.
Dopo il 29 settembre la dichiarazione potrà essere comunque presentata, ma le sanzioni aumentano in base al ritardo:
entro 1 anno: 1/8 del minimo;
entro 2 anni: 1/7 del minimo;
oltre 2 anni: 1/6 del minimo.
Se invece l’Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore, occorrerà corrispondere anche l’imposta dovuta, gli interessi di mora e una sanzione ridotta (tra il 100% e il 200% dell’imposta, abbattuta con il ravvedimento operoso).
Nel corso di Telefisco 2023 il Mef ha precisato che non c’è distinzione tra dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) e omessa (oltre i 90 giorni): in entrambi i casi il contribuente può mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso, con sanzioni progressive in base al ritardo.
La dichiarazione va compilata sul modello Imu/Impi e può essere presentata:
in modalità telematica, che è l’opzione standard;
in forma cartacea solo in casi particolari, come immobili occupati abusivamente e già denunciati all’autorità giudiziaria.
La regola generale prevede la presentazione entro il 30 giugno (per il 2024 slittata al 1° luglio 2025) dell’anno successivo alla variazione che ha modificato il calcolo dell’imposta.
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