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Rottamazione-quater: riammessi i contribuenti decaduti, come fare domanda entro aprile 2025

I debitori che hanno perso la definizione agevolata possono chiedere la riammissione, con domanda online entro il 30 aprile

Rottamazione-quater: riammessi i contribuenti decaduti, come fare domanda entro aprile 2025

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato la possibilità di presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, come previsto dalla Legge n. 15/2025, che converte il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024). La misura riguarda i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, avevano visto decadere la loro adesione alla Definizione agevolata a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute.

I contribuenti che rientrano in questa categoria possono chiedere di essere riammessi alla Rottamazione-quater, inviando la richiesta online entro il 30 aprile 2025. In base alla nuova normativa, sarà possibile scegliere se saldare il debito in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure suddividerlo in un massimo di 10 rate, con scadenze precise fino a novembre 2027.

Per effettuare la domanda, è necessario utilizzare il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ossia www.agenziaentrateriscossione.gov.it , con una procedura diversa a seconda che si acceda all'area riservata o pubblica. Nel caso di accesso tramite area riservata, la richiesta sarà più immediata e non occorrerà allegare la documentazione di riconoscimento. Per l’accesso dall’area pubblica, invece, sarà necessario compilare un form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute e allegare il documento di riconoscimento.

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la comunicazione con l’importo dovuto e i moduli per il pagamento, in base al piano scelto dal contribuente.

La Rottamazione-quater è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che permette ai contribuenti di saldare i debiti fiscali derivanti da cartelle esattoriali emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo l'importo del capitale e le spese di notifica e per eventuali procedure esecutive. Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. La misura riguarda principalmente i debiti per tasse e tributi, ma esclude le multe stradali e altre sanzioni amministrative non fiscali.

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