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14 Novembre 2025 - 19:03
Quando si parla di gin, l’alcol non è un dettaglio trascurabile: secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata con questa denominazione. La questione è stata sollevata da un ’associazione tedesca impegnata nella tutela della concorrenza leale.
Tutto è iniziato in Germania, dove un gruppo contro la concorrenza sleale ha citato in giudizio l’azienda Pb vi goods. L’associazione contestava la vendita di una bevanda etichettata come “Virgin gin alkoholfrei” (gin non alcolico), ritenendo la definizione fuorviante e contraria alla normativa comunitaria sulle bevande spiritose.
Secondo il Regolamento Ue 2019/787, integrato dal Regolamento delegato 2021/1096, il gin deve rispettare due requisiti fondamentali:
Essere aromatizzato con bacche di ginepro in alcol etilico di origine agricola.
Presentare una gradazione alcolica minima del 37,5%.
Il tribunale tedesco ha chiesto chiarimenti alla Corte di Lussemburgo, che ha confermato quanto previsto dalla legge: non è consentito chiamare “gin” una bevanda analcolica, nemmeno aggiungendo l’indicazione “non alcolico”.
Il divieto non vieta la vendita del prodotto, ma ne impedisce l’etichettatura come gin. L’obiettivo è duplice: proteggere i consumatori da possibili confusioni e tutelare i produttori di gin da pratiche di concorrenza sleale.
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