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Da oggi, a Monteu da Po, si potrà essere sepolti insieme al proprio animale

Il Consiglio comunale modifica il regolamento di polizia mortuaria in attuazione della legge regionale

Monteu da Po

Foto d'archivio

Il Comune di Monteu da Po ha approvato la modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, introducendo il nuovo articolo 43 bis, che disciplina la possibilità di tumulare le ceneri degli animali d’affezione accanto ai proprietari defunti. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del Consiglio comunale del 19 dicembre e rende Monteu da Po uno dei primi Comuni a recepire in modo operativo la Legge Regionale del Piemonte 10 aprile 2024 n. 16. La norma consente la tumulazione delle ceneri degli animali domestici, previa cremazione in urna separata, su richiesta del proprietario in vita o in base alla volontà del defunto, espressa anche da familiari o eredi. L’intervento definisce un quadro regolamentare coerente con le disposizioni igienico-sanitarie e con l’organizzazione dei servizi cimiteriali.

La disciplina stabilisce che la tumulazione delle ceneri dell’animale possa avvenire contestualmente o successivamente a quella del proprietario, a condizione che quest’ultimo sia già sepolto nel manufatto. Sono previste procedure amministrative specifiche e modalità operative volte a garantire il corretto svolgimento del servizio. Dal punto di vista economico, la tumulazione congiunta delle ceneri dell’animale e del proprietario non comporta variazioni alle tariffe cimiteriali vigenti. Solo l’eventuale tumulazione successiva delle ceneri dell’animale sarà soggetta a una tariffa dedicata, che verrà definita con successiva deliberazione della Giunta comunale.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio online e nella sezione “Regolamenti” del sito istituzionale del Comune.

La tumulazione è consentita esclusivamente a precise condizioni: l’animale deve essere cremato presso un impianto autorizzato; le ceneri devono essere conservate in urna separata; la richiesta può essere presentata dal proprietario in vita o dagli eredi dopo il decesso; il servizio deve rispettare integralmente la normativa igienico-sanitaria; la sepoltura è ammessa solo in loculi o cellette, non nei campi comuni; la tumulazione delle ceneri dell’animale è possibile solo dopo la morte del proprietario. Sulle lapidi non è consentita l’indicazione del nome dell’animale, mentre è ammessa una fotografia del defunto insieme al proprio animale d’affezione. Secondo la normativa regionale, rientrano nella definizione di animali d’affezione non solo cani e gatti, ma anche altri animali detenuti per compagnia, inclusi quelli impiegati in attività di utilità sociale, come la pet therapy o l’assistenza alle persone con disabilità.

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