Dal 9 febbraio 2026 è diventata operativa una novità attesa da molti lavoratori con carriere “miste”. Con la circolare Inps n. 15/2026, infatti, è possibile chiedere la ricongiunzione dei contributi tra la Gestione separata INPS e le casse professionali privatizzate.
L’obiettivo è risolvere una situazione sempre più diffusa: contributi versati in enti diversi nel corso della vita lavorativa che, restando frammentati, rendono più complessa la costruzione di una pensione piena e coerente. Con la ricongiunzione, invece, i periodi assicurativi vengono accentrati in un’unica gestione, che sarà poi quella incaricata di liquidare la pensione.
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La ricongiunzione consente di trasferire integralmente i contributi da una gestione previdenziale a un’altra. Nel caso specifico, si può:
In questo modo si evita di avere “spezzoni” di carriera distribuiti tra più enti e si crea una sola posizione previdenziale.
La misura interessa soprattutto chi ha avuto percorsi professionali non lineari, alternando:
collaborazioni coordinate e continuative
attività autonome senza albo con iscrizione alla Gestione separata
esercizio di professioni ordinistiche con iscrizione a casse come Inarcassa, Cassa Forense, Enpam e altre
Si tratta di situazioni comuni tra giovani professionisti, consulenti e lavoratori autonomi che nel tempo hanno cambiato inquadramento.
La ricongiunzione non è sempre possibile. In particolare:
non si possono trasferire alla Gestione separata i contributi anteriori al 1° aprile 1996, data di avvio dell’obbligo contributivo per questa gestione
non sono ammesse ricongiunzioni parziali: bisogna trasferire tutta la contribuzione presente nell’altra gestione
non possono essere ricongiunti periodi già utilizzati per ottenere una pensione
Il vincolo sul 1996 è legato al fatto che la Gestione separata opera interamente con il sistema contributivo, che non può essere applicato retroattivamente.
La ricongiunzione è a pagamento e l’onere è totalmente a carico del lavoratore.
Il costo viene determinato applicando l’aliquota contributiva vigente nella gestione di destinazione al momento della domanda. Per esempio, per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (non pensionati), l’aliquota IVS di riferimento è del 33% (dato 2025).
L’importo dipende principalmente da tre fattori:
In pratica, si prende a base la retribuzione recente su cui sono stati versati i contributi. Se non si dispone di dodici mesi completi, si considerano quelli effettivamente disponibili. In alcuni casi possono rientrare nel calcolo anche i redditi dei periodi da ricongiungere, purché rientrino nell’ultimo anno.
Proprio perché il costo può essere significativo, è consigliabile richiedere una simulazione preventiva per valutare la convenienza dell’operazione.
Gli effetti decorrono dal giorno di presentazione della domanda. Da quel momento inizia la rivalutazione del montante contributivo, ossia del totale dei contributi accumulati.
La scelta di ricongiungere non incide soltanto sull’esborso immediato, ma può influenzare:
Per chi ha una carriera “ibrida”, dunque, la ricongiunzione può rappresentare uno strumento utile per semplificare il percorso previdenziale, ma va valutata con attenzione, considerando costi, tempi e benefici a lungo termine.