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Fisco
11 Settembre 2025 - 14:20
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24745/2025, ha stabilito che l’omissione del nome sul citofono o sulla cassetta postale equivale a dichiararsi irreperibili e legittima la notifica tramite affissione all’albo comunale.
Il caso è partito dal ricorso di una contribuente che si era vista iscrivere un’ipoteca sull’immobile per cartelle esattoriali mai ricevute. Il messo notificatore, recatosi più volte presso la residenza anagrafica, non aveva trovato alcun riferimento al suo nome né sul portone né sulla posta, applicando così la procedura speciale prevista dall’art. 60 del Dpr 600/73.
La Cassazione ha respinto il ricorso: la relazione del messo fa piena prova fino a querela di falso e dimostra l’assenza di qualunque segno della contribuente nel luogo dichiarato. In questi casi, la residenza anagrafica non basta: è compito del cittadino rendersi rintracciabile.
Confermata quindi la validità della notifica e, di conseguenza, dell’iscrizione ipotecaria. Una decisione che ribadisce l’onere di collaborazione dei contribuenti: senza nome sul citofono non si evita il fisco, ma si rischiano sanzioni e gravi conseguenze patrimoniali.
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