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Economia
17 Settembre 2025 - 10:05
Le assunzioni di lavoratori con disabilità e di soggetti appartenenti alle categorie protette sono regolate dalla legge n. 68/1999, che impone vincoli precisi ai datori di lavoro con determinati requisiti di organico. L’obiettivo è garantire pari opportunità, evitare discriminazioni e favorire l’inserimento di chi, per condizioni fisiche o psichiche, rischierebbe di essere escluso dal mondo del lavoro. L’assunzione obbligatoria riguarda aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti. Nel dettaglio:
da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile o appartenente alle categorie protette;
da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
oltre 50 dipendenti: il 7% dell’organico.
Sotto questa soglia, le assunzioni restano facoltative. Nel conteggio rientrano tutti i lavoratori subordinati, inclusi part-time e smart working. Sono esclusi, invece, dirigenti, apprendisti, soci di cooperative di produzione, assunti con contratti a domicilio o a termine fino a sei mesi, lavoratori in telelavoro a tempo pieno e categorie già protette. I disabili assunti al di fuori del collocamento mirato vengono comunque conteggiati se presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, minorazioni riconosciute fino alla sesta categoria o disabilità intellettive e psichiche con invalidità oltre il 45%.
Hanno accesso al collocamento mirato:
invalidi civili con capacità lavorativa ridotta oltre il 45%;
invalidi del lavoro con riduzione superiore al 33% accertata dall’Inail;
non vedenti e sordomuti;
invalidi di guerra o per servizio;
lavoratori infortunati con invalidità pari o superiore al 60% e inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti.
Alle stesse condizioni, il diritto è esteso anche alle categorie protette, previa iscrizione agli uffici di collocamento obbligatorio. Le aziende devono comunicare annualmente la propria situazione agli uffici competenti. Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni pesanti: 196,05 euro per ogni giorno lavorativo di inadempienza, pari a cinque volte il contributo esonerativo di base.
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